Osservazioni al documento tecnico, prodotto dalla Provincia di Asti, denominato “Il Sistema Energetico Provinciale – Consumi, Produzione e Risparmio”, sottoposto a consultazione pubblica
L’Associazione ecologisti democratici , in data 22 maggio 2010, ha promosso un incontro avente ad oggetto :
PIANIFICARE
LA SOSTENIBILITA’
DELLO SVILUPPO
Energie Rinnovabili
tra Opportunità e Conservazione del Territorio
Le politiche promosse in campo energetico ambientale, con riferimento alle energie rinnovabili, possono costituire un motore di sviluppo per la crescita locale, a patto che non avvenga a discapito di altre risorse fondamentali per l’identità e la salvaguardia di un territorio. I nuovi orientamenti mirano infatti a promuovere distretti energetici compatibili con il territorio e il paesaggio. L’energia diventa quindi centrale nel processo di riqualificazione di città, aree produttive, periferie e campagna urbanizzata, creando una sinergia tra crescita del settore energetico, valorizzazione del paesaggi e salvaguardia dei suoi caratteri identitari. Al contrario, quello che purtroppo sta avvenendo, anche a seguito della mancanza di una legislazione univoca e cogente, è la sopraffazione, da parte di interessi privati e nel nome della tutela ambientale, di spazi e risorse fondamentali per l’identità dei territori.
L’incontro si poneva l’obiettivo di indagare i fattori che determinano questo scontro di interessi tra fattori egualmente importanti di sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio e di sollecitare da parte della politica azioni volte a risolvere tali problemi.
Fin dal 2003 il legislatore nazionale aveva previsto l’adozione di specifiche Linee Guida, in maniera tale da stabilire i principi per l’autorizzazione unica e per il corretto inserimento degli impianti nel territorio.
Un ritardo attuativo che ha determinato il proliferare di una legislazione autonoma a livello regionale, a sua volta generatrice di puzzle normativi.
La mancanza di una legislazione unica rende difficile ed aleatoria l’approvazione di progetti destinati alla produzione di energia pulita, come denuncia anche l’Antitrust, che vede in questo senso un freno allo sviluppo del settore, ma anche un proliferare di impianti al di fuori di regole certe per la tutela degli aspetti di impatto ambientale sul territorio e sul paesaggio. Questa carenza si riflette anche nell’attuazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio di competenza delle amministrazioni locali.
Le presenti osservazioni riassumono le proposte formulate nel corso dell’incontro e costituiscono un contributo da proporre alla Provincia di Asti come osservazioni al documento “Il Sistema Energetico Provinciale – Consumi, Produzione e Risparmio”.
Si chiede in sostanza alla Provincia di Asti di svolgere in modo coerente il proprio ruolo di ente intermedio, fornendo al territorio gli strumenti per valutazioni più pertinenti delle risorse e delle opportunità in campo, non come impedimento allo sviluppo del settore, bensì per alimentare progetti creati a misura delle esigenze locali, con bilanci ecologico-energetici-economici sostenibili, ed opportunità di riqualificazione del tessuto economico e territoriale.
Oss.1. Carenze nella attuazione degli strumenti di pianificazione
La mancata emanazione di linee guida a livello nazionale ha impedito lo sviluppo di una regolamentazione compiuta in materia di localizzazione degli impianti di sfruttamento delle energie rinnovabili.
Tuttavia l’autorizzazione di tali impianti, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte a livello legislativo, non si è per questo fermata.
Ricordiamo che le linee guida previste all’art. 13, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 dovevano disciplinare “svolgimento del procedimento di cui al comma 3 (procedimento unico). Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.”; se ne potrebbe dedurre pertanto che tutti i procedimenti avviati fino ad oggi si siano svolti illegittimamente in assenza di tali line guida.
Nonostante la normativa introduca una sorta di “presunzione di compatibilità” di tali impianti anche in zona agricola, resta comunque ferma la competenza delle Regioni e degli enti locali in materia di pianificazione territoriale e paesistica.
Ciononostante molti Sindaci faticano a trovare gli strumenti per formulare pareri su impianti che generano un notevole impatto ambientale e paesaggistico.
A tale fine ci pare significativo il contributo fornito in materia dall’Avv. Fabrizio Brignolo
(
).
Inoltre, a norma dell’art.12 , comma 3, del D.Lgs. 387/2003 “ La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.”
Il punto 15.3, parte III, della bozza delle Linee Guida Nazionali, chiarisce che, nello svolgimento del procedimento unico, “Resta ferma la non derogabilità delle previsioni
dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.”
Tuttavia, da questo punto di vista, la pianificazione locale sconta due problemi:
- la lentezza di approvazione ed adeguamento dei piani;
- la consuetudine a normare esclusivamente gli usi consueti del territorio (residenziale, produttivo agricolo ecc.) senza tenere in debito contro gli impianti e le infrastrutture complesse.
Occorre opportunamente ricordare che per il territorio astigiano sono vigenti :
- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con D.C.R. 19/06/1997 n. 388-9126, Gli strumenti di pianificazione, in attuazione dello stesso P.T.R., dovranno predisporre misure di salvaguardia e di compatibilità paesistico-ambientale con interventi orientati a migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, incentivando le attività di protezione, tutela, conservazione, e riqualificazione di dette zone, nonché confermando e conservando gli usi agricoli, scoraggiando variazioni di destinazioni d’uso suscettibili di compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva dei suoli;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con D.C.R. n° 384-28589 del 05.10.2004 (Pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2004), che individua tali misure in attuazione del PTR.
Entrambi i piani sono stati approvati “con specifica considerazione dei valori paesaggistici” e pertanto, ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e sono pertanto assimilabili a piani paesaggistici.
Hanno quindi sicuramente rilevanza ai fini del procedimento unico gli articoli del Piano Territoriale Provinciale:
ART.10 PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI NELLA RETE IDROGRAFICA
ART.11 PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI DI INSTABILITA’ DEI VERSANTI
ART.12 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE
ART.13 SISTEMA DELL’ASSETTO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO
ART.14 SISTEMA DELLE QUINTE DEI RILIEVI COLLINARI
ART.15 AREE AD ELEVATA QUALITA’ PAESISTICO AMBIENTALE
ART.16 CENTRI STORICI
ART.17 ARCHITETTURE E SISTEMI DI BENI ARCHITETTONICI
ART.18 LE UNITA’ DI PAESAGGIO COSTITUENTI LE SUB AREE A VALENZA STORICO CULTURALE
ART.19 FUNZIONI TURISTICHE E RELATIVE VOCAZIONI TERRITORIALI
ART.20 AREE BOSCATE
ART.21 AREE PROTETTE, SITI DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE DI SALVAGUARDIA E ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO
ART.22 RETE DI CORRIDOI BIOLOGICI E FASCE DI SALVAGUARDIA
ART.23 AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA
ART.25 ACQUE SUPERFICIALI
ART.26 SUOLO
ART.27 ELEMENTI DI CONNESSIONE
a) Si chiede che le AREE AD ELEVATA QUALITA’ PAESISTICO AMBIENTALE , ai sensi dell’art. 15, comma 3, del PTP, siano considerate aree di esclusione.
b) Si chiede inoltre che, per le aree in cui, ai sensi della normativa del PTP, esistono “Prescrizioni che esigono attuazione” o “Indirizzi e criteri di compatibilità” che non sono ancora stati recepiti dagli enti competenti, sia obbligatorio, nell’ambito del procedimento unico, che l’Autorità competente al recepimento si esprima espressamente sugli aspetti sottolineati dalla norma.
Oss.2. Carenze nell’individuazione delle aree non idonee
Non vengono chiaramente definite le aree non idonee. A pag. 91 del documento, la Figura 46, rappresenta, per i soli impianti fotovoltaici a terra, le aree non idonee ad una scala che ne rende praticamente incomprensibile la lettura.
Il punto 6 della Parte I della bozza delle Linee Guida Nazionali prescrive che le planimetrie delle aree non idonee, ai fini della trasparenza amministrativa, siano resi pubblici attraverso i siti web degli enti interessati.
Tenendo conto che in genere i tematismi sono ormai informatizzati e quindi pubblicabili anche mediante webservices che ne consentono la consultazione interattiva a diversa scala, si chiede pertanto che le planimetrie delle aree non idonee siano complete e realizzate ad una scala adeguata per una corretta lettura da parte del pubblico, anche.
a) Si chiede inoltre che l’individuazione delle aree non idonee venga realizzata per tutte le tipologie di fonti rinnovabili, comprese le biomasse e gli impianti eolici, come previsto al punto b) dell’allegato 3 della bozza delle Linee Guida Nazionali.
Oss.3. Carenze nella definizione di disposizioni cogenti
Nonostante l’attribuzione delle competenze alle province in materia energetica risalga ormai alla Legge regionale 44/2000, poi specificate con la Legge regionale 23/2002, la Provincia di Asti inizia ad occuparsi attivamente del problema con l’approvazione delle LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE LEGNOSE (D.C.P. N. 50 del 25.09.2007) nel 2007. Dopo tre anni dall’emanazione di tali indirizzi, viene proposto finalmente un documento che affronta tutte le tipologie di fonti rinnovabili. Tuttavia la presentazione viene definita “un documento tecnico a valenza programmatica”, sottoposto a procedura di amplia consultazione pubblica, suscettibile ancora di approfondimenti tecnici e di dettaglio.
In sostanza la Provincia di Asti prevede un complesso iter di approvazione che porterà a licenziare il documento presumibilmente alla fine di ottobre del corrente anno, ovvero quando la sua efficacia probabilmente sarà venuta meno in quanto entro la fine dell’anno è prevista la riduzione degli incentivi sulla produzione di energia rinnovabile e quindi le domande di autorizzazione si concentreranno prevalentemente nel periodo di approvazione del programma.
a) Si chiede di ridurre i tempi di approvazione del documento e di applicare norme di salvaguardia rispetto alle indicazioni che emergeranno dal documento rielaborato a seguito delle osservazioni, affinché possa esplicare la sua efficacia già dal 30 agosto 2010.
Inoltre le proposizioni di pagina 89 consentano la localizzazione di impianti anche nelle aree di esclusione, fino all’approvazione dei criteri ERA da parte della Regione.
Si ritiene che questa affermazione contrasti con i principi di tutela dell’ambiente e del paesaggio e con il “principio di precauzione” che suggerisce di non mettere in atto un’azione fino a che non è dimostrata la sua sostenibilità.
Introducendo una generalizzata liberatoria sulla localizzazioni degli impianti la Provincia vanifica il motivo stesso dell’individuazione di criteri localizzativi, che in base all’art. 12, comma 10 del D.Lgs.387/2003, sono volti ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.
In tale circolare, pur con le precauzioni legate alla mancata emanazione delle linee guida nazionali, si specifica che “Le fattispecie ivi contemplate infatti altro non rappresentano se non una serie di porzioni territoriali su cui insistono normative, atti di pianificazione o provvedimenti di analoga natura che già di per sé escludono, limitano significativamente o condizionano ad uno specifico quadro prescrittivo la realizzazione di simili interventi …” e pertanto“Va da sé quindi che - qualora, nell’ambito delle summenzionate procedure autorizzative e di valutazione di impatto ambientale, la competente Autorità rinvenga la possibilità di assentire l’opera in ragione degli specifici parametri di riferimento rinvenibili nella normativa o nell’atto di pianificazione alla cui attuazione la stessa è preposta ….”
b) Si chiede pertanto di rimuovere la statuizione che ritiene superabili i criteri di esclusione fino all’approvazione dei criteri ERA regionali, demandando alle autorità competenti le specifiche valutazioni.
Sempre in merito all’individuazione delle aree non idonee, la bozza delle Linee Guida Nazionali, parte IV punto 17, pone in capo alle Regioni la loro individuazione.
Tuttavia la Regione Piemonte , all’art. 33 del Nuovo Piano Territoriale Regionale, trasmesso al Consiglio Regionale con D.G.R. 18-11634 del 22 giugno 2009, dispone che sia il piano territoriale provinciale ad individuare tali aree; pertanto la provincia avrebbe la facoltà di anticipare tale provvedimento, che ricade comunque nelle sue competenze di painificazione.
c) Si chiede pertanto che l’approvazione del Piano Energetico Provinciale costituisca anche, per gli aspetti sopra indicati ed in base alle procedure stabilite dalle L.r. 56/77 e s.m.i, variante al vigente PTP , affinché i criteri localizzativi vengano trasferiti alla pianificazione locale e diventino immediatamente cogenti attraverso le norme di salvaguardia. In particolare si chiede che i macro criteri di esclusione siano immediatamente vincolanti, in particolar modo per gli impianti a terra, fino a che, attraverso gli strumenti di pianificazione, non verranno definiti gli specifici criteri di insediamento a livello locale, anche per gli impianti di piccola taglia.
Oss.4. Carenze nella definizione dei criteri
a) Si chiede che rientrino tra i macro criteri di esclusione, soprattutto in considerazione delle tipicità legate al territorio astigiano:
le aree agricole di I e II classe di capacità di uso del suolo;
le aree agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità
le aree assoggettate a progetti di candidatura UNESCO ( buffer zone e core zone ) . Questo anche in conformità a quanto stabilito dalla bozza delle Linee Guida Nazionali datata 10 febbraio 2010.
b) Si chiede che vengano definiti criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) anche per gli impianti a biomasse, con particolare attenzione agli effetti sulla popolazione insediata, sulla salute umana e sull’inserimento paesaggistico.
c) Si chiede che le misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio, previste dalla bozza delle Linee Guida Nazionali datata 10 febbraio 2010 per gli impianti eolici, vengano estese, ove compatibili, a tutte le tipologie di impianto.
d) Si chiede che vengano definiti criteri di qualità architettonica e di inserimento edilizio degli impianti integrati e semi integrati, da inserire negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi dei Comuni.
Oss.5. Osservazioni in merito all’aspetto energetico
Dal punto di vista dell’analisi energetica il documento proposto alla pubblica consultazione offre un ricco panorama informativo ed analitico anche se carente nel determinare alcuni indicatori di consumo e di emissione dei gas climalteranti.
Le informazioni principali che emergono dalla parte espositiva ed analitica del documento sono le seguenti :
• La provincia di Asti non ha significativi impianti di produzione energetica;
• La produzione energetica provinciale proviene principalmente da piccoli impianti cogenerativi e dalla recente evoluzione degli impianti a fonti rinnovabili (significativa la crescita esponenziale del fotovoltaico in due anni di Conto Energia);
• Il consumo di energia elettrica presenta un andamento crescente nel tempo in particolare nel settore residenziale e terziario;
• L’energia termica per il riscaldamento è prodotta principalmente col metano e c’è un significativo utilizzo di biomasse legnose;
C’è un significativo problema di inquinamento dell’aria per quanto riguarda le polveri, il biossido di azoto e l’ozono, sostanzialmente dovuti ai trasporti, al riscaldamento ed allo smog cittadino che si sposta con le masse d’aria su tutto il territorio.
In sintesi il documento presentato manca di una indicazione programmatica forte nel perseguire obiettivi cogenti e soprattutto ormai ineludibili di riduzione forte e strutturale delle emissioni e dei consumi energetici. C’è una scarsa coscienza del fatto che, dal punto di vista dei rapporti produzione/ consumo , la provincia di Asti dovrà comunque rapportarsi al contesto più ampio della realtà regionale, uniformandosi al Piano Energetico Ambientale Regionale, in quanto non dispone delle risorse per attuare una politica energetica autonoma, mentre obiettivi più pertinenti, relativi alla riqualificazione energetica degli edifici e del risparmio energetico, non vengono concretamente affrontati.
Questo nonostante in più parti del documento vengano evidenziate le principali problematiche legate a questo tipo di sviluppo.
Anche con riferimento alla efficienza energetica nei settori residenziale e terziario vengono definite linee di azione significative ma non obiettivi misurabili scanditi nel tempo.
a) Si chiede pertanto che venga individuato un programma di azioni per l'incentivazione del risparmio energetico, misurabili e temporalmente scandite, che promuovano in primo luogo tra gli Enti pubblici e gli operatori privati il rispetto e l’applicazione delle norme, sostengano la formazione e lo sviluppo degli specifici settori produttivi e propongano interventi sul patrimonio di competenza provinciale.
Il Presidente dell’Associazione Ecologisti Democratici del Piemonte
Silvia FREGOLENT